Rimborso accise gasolio: indicazioni della Cassazione su invio telematico e fatture carburante

2026-05-28T16:00:21+00:00 28 Maggio 2026|

Le sentenze n. 9536 e 9890 del 2026 ribadiscono le regole sugli adempimenti formali

Niente rimborso accise gasolio in caso di dichiarazioni telematiche non correttamente acquisite dal sistema doganale. Stessa conseguenza anche per le fatture carburante prive della targa del veicolo rifornito. È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 9536 del 14 aprile 2026 e n. 9890 del 16 aprile 2026.

Le due pronunce confermano un orientamento rigoroso sugli adempimenti richiesti per accedere all’agevolazione prevista dall’art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995.

Le decisioni affrontano aspetti centrali per le imprese di autotrasporto. Da un lato, la corretta trasmissione della dichiarazione trimestrale di consumo tramite il Servizio Telematico Doganale. Dall’altro, la regolare documentazione dei rifornimenti di carburante.

Dichiarazione trimestrale: valida solo la trasmissione acquisita dal sistema doganale

Con la sentenza n. 9536/2026 la Suprema Corte ribadisce che la presentazione della dichiarazione trimestrale costituisce un presupposto indispensabile per il riconoscimento della riduzione dell’accisa sul gasolio commerciale.

La Corte evidenzia che la dichiarazione trimestrale consente all’Amministrazione doganale di verificare le condizioni richieste per la fruizione del credito. Permette inoltre di pianificare gli adempimenti di bilancio. E anche la gestione dei relativi flussi di cassa.

In caso di corretta acquisizione della dichiarazione, il sistema rilascia un’apposita ricevuta. Il documento attesta l’avvenuta presa in carico della pratica da parte dell’Amministrazione. Attesta inoltre la possibilità di utilizzare il credito in compensazione.

La sentenza evidenzia inoltre che, nel periodo interessato dalla controversia, la trasmissione telematica non costituiva ancora un obbligo. Si trattava di una scelta del contribuente. Restava quindi possibile procedere mediante invio cartaceo nel rispetto dei termini previsti dalla normativa.

Rimborso accise gasolio: la targa in fattura è un requisito essenziale

Con la sentenza n. 9890/2026 la Cassazione affronta invece il tema della documentazione relativa agli acquisti di gasolio effettuati presso impianti stradali di distribuzione carburanti.

La Suprema Corte afferma che la mancata indicazione della targa dell’automezzo rifornito comporta il disconoscimento del beneficio relativo alla riduzione dell’accisa sul gasolio commerciale.

Secondo i giudici, l’art. 3, comma 3 del dPR n. 277/2000 non prevede espressamente la decadenza dal beneficio in caso di omissione della targa nella fattura. La norma impone comunque un requisito formale che il beneficiario è tenuto a rispettare se intende usufruire dell’agevolazione.

La Corte ricorda inoltre che la disciplina agevolativa ha carattere eccezionale. Per questo motivo deve essere applicata in maniera rigorosa. Il contribuente che non osserva tutte le prescrizioni richieste non può accedere al beneficio fiscale.

L’omessa indicazione della targa elimina infatti la certezza in merito al veicolo effettivamente rifornito. Viene quindi meno anche la possibilità di ricondurre con certezza il costo sostenuto all’attività d’impresa.

Gli effetti delle sentenze per le imprese di autotrasporto

Le due decisioni confermano un orientamento giurisprudenziale particolarmente rigoroso sul rispetto degli adempimenti formali previsti dalla disciplina sulle accise.

Per le imprese di autotrasporto assume quindi rilievo fondamentale:

verificare la corretta acquisizione telematica delle dichiarazioni trimestrali;

conservare le ricevute rilasciate dal Servizio Telematico Doganale;

controllare la completezza della documentazione fiscale relativa ai rifornimenti;

verificare la presenza della targa del veicolo nelle fatture;

predisporre procedure amministrative idonee a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

Le pronunce della Cassazione confermano, in definitiva, che il rimborso accise gasolio non dipende soltanto dalla sussistenza sostanziale del credito. È necessario anche il pieno rispetto di tutti gli obblighi formali previsti dalla normativa di settore.