Si dà notizia che in ossequio all’art. 3 del decreto legge 33/2026, sarà possibile presentare istanza per il ristoro, nel limite del 70% della maggiore spesa sostenuta nei mesi da marzo a giugno 2026, per l’acquisto di gasolio, rispetto al mese di febbraio dello stesso anno.
L’individuazione dei beneficiari avviene esclusivamente attraverso apposita piattaforma informatica implementata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Per il riconoscimento del credito d’imposta, i beneficiari del ristoro presentano l’istanza esclusivamente attraverso la predetta piattaforma.
L’impresa accede alla piattaforma tramite SPID/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procede con l’inserimento di un’unica istanza.
L’utente seleziona il soggetto per cui intende operare:
- sé stesso, impresa di cui è titolare (ditta individuale);
- impresa di cui è rappresentante legale o incaricato.
Non è possibile delegare altri soggetti per le fasi di autenticazione ed autorizzazione all’accesso alla piattaforma. Il soggetto autenticato ed autorizzato può indicare eventuale persona delegata per i successivi accessi alla piattaforma.
Il periodo per l’inserimento delle istanze nella piattaforma (presumibilmente i primi quindici giorni del mese di settembre 2026) è stabilito con avviso pubblicato all’interno della piattaforma e sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In ordine alla predisposizione dei dati e documenti utili per l’inserimento dell’istanza in piattaforma è necessario che l’impresa sia in grado di indicare:
I litri di gasolio acquistati, esclusivamente per i veicoli ammessi a ristoro, separatamente per ciascuno dei quattro mesi interessati: marzo, aprile, maggio e giugno 2026;
Le targhe dei veicoli in disponibilità dell’impresa nel periodo interessato, ammessi a ristoro;
Inoltre è opportuno che l’impresa predisponga il file_fatture conformemente al modello excel allegato ivi riportando: gli identificativi delle fatture di acquisto del gasolio per i mesi sopra indicati, i relativi importi, al lordo dell’IVA, sia del totale della fattura che del gasolio acquistato per i veicoli ammessi a ristoro
1 Le fatture possono avere anche data successiva al 30 giugno, a condizione che siano riferite ad acquisti avvenuti nel periodo interessato. .