Chiarimenti sulla Idoneità finanziaria obbligatoria – Modalità di dimostrazione annuale – Circolare MIT 17 febbraio 2026

2026-02-19T07:06:16+00:00 19 Febbraio 2026|

L’idoneità finanziaria è uno dei requisiti previsti per le imprese che svolgono autotrasporto di merci per conto terzi. Serve sia per l’accesso alla professione sia per la permanenza nel mercato. Non è un adempimento una tantum. Deve essere dimostrata ogni anno per mantenere l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), discende dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 e riguarda tutte le imprese del settore e si tratta di un adempimento che incide direttamente sulla possibilità di consentire la prosecuzione dell’attività.

Su questo tema il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è tornato con la circolare del 17 febbraio 2026 (prot. n. 4499). Il provvedimento nasce per fare chiarezza su alcuni dubbi applicativi emersi negli uffici territoriali e indica, in modo pratico, come le imprese devono dimostrare ogni anno il possesso del requisito e come va presentata la documentazione alla Motorizzazione Civile.

La verifica periodica serve proprio ad accertare che tale requisito continui a sussistere nel tempo, in coerenza con il sistema di controlli previsto per il settore dell’autotrasporto professionale.

Le imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria attraverso due modalità alternative, che non sono tra loro cumulabili e la scelta spetta all’impresa, che deve adottarne una sola per ciascun anno.

La prima prevede la presentazione del modello IDOFIN accompagnato da una certificazione rilasciata da un revisore legale iscritto al relativo registro. In alternativa, è possibile ricorrere a un’attestazione rilasciata da un istituto bancario o da un’impresa di assicurazione.

Un chiarimento rilevante contenuto nella circolare riguarda i soggetti che possono presentare la documentazione agli Uffici della Motorizzazione Civile. Nel particolare si evidenzia che  modello IDOFIN e la relativa certificazione devono essere trasmessi dall’impresa interessata, oppure da soggetti che agiscono per suo conto, come gli studi di consulenza automobilistica autorizzati o eventuali delegati. Non è invece consentita la presentazione diretta da parte dei soggetti che rilasciano l’attestazione, quindi revisori legali, banche o imprese di assicurazione.

Gli Uffici competenti sono chiamati a verificare la completezza e la regolarità formale della documentazione, senza entrare nel merito dei dati economico-finanziari certificati, che restano sotto la responsabilità del soggetto attestatore.

La circolare interviene anche sul modello di certificazione utilizzato nella modalità ordinaria, introducendo una specifica clausola con cui il revisore legale dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili, penali e disciplinari connesse alla dichiarazione resa. L’obiettivo è garantire maggiore uniformità nelle procedure e rafforzare la tracciabilità delle attestazioni