CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni: danni e provvedimenti disciplinari, novità per aziende e dipendenti – Ecco la nuova procedura in caso di danni imputabili al dipendente introdotta dall’art.32

2025-02-13T15:57:59+00:00 13 Febbraio 2025|

Nel nuovo articolo 32 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni è stata introdotta una procedura aggiornata per la gestione dei danni imputabili ai dipendenti. In caso di dolo o colpa grave, al lavoratore verrà addebitato l’intero importo del danno. Per danni di importo fino a 1.000 euro, 3.000 euro per i lavoratori che utilizzano mezzi con massa complessiva superiore a 35 quintali, la responsabilità sarà totale. Se l’importo supera tali soglie, il lavoratore sarà tenuto a coprire il 75% del danno, con un limite massimo di 5.000 euro (15.000 euro per i mezzi sopra i 35 quintali).

Per ciascun anno civile (1° gennaio – 31 dicembre):

Il primo danno non sarà addebitato al lavoratore;

Il secondo danno sarà addebitato al 65% del valore complessivo o della franchigia, se inferiore;

I danni successivi seguiranno la regola generale.

Il nuovo articolo 32 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni stabilisce inoltre che il regime premiale si applicherà solo ai lavoratori che nell’anno precedente abbiano causato meno di tre eventi dannosi. Gli importi saranno trattenuti con rate mensili (fino a 1/5 della retribuzione base lorda mensile) e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il residuo sarà detratto dalle competenze di fine rapporto.

Obblighi per le imprese di trasporti e sanzioni nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni

Secondo il nuovo articolo 32 del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni, le imprese di autotrasporto dovranno comunicare annualmente alle RSA/RSU e alle organizzazioni sindacali i dettagli sulle polizze assicurative, comprese franchigie e clausole contrattuali. Inoltre, prima di richiedere il risarcimento del danno, sarà obbligatorio adottare almeno un provvedimento disciplinare di rimprovero scritto e fornire una documentazione dettagliata del danno.

Novità disciplinari nel CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni:

Distinzione tra sospensione lieve (1-5 giorni) e sospensione grave (6-10 giorni);

Modifica dei termini per l’assenza ingiustificata, con il limite che passa da 4 a 5 giorni consecutivi o 3 eventi;

Introduzione di una nuova infrazione punibile con multa per il rifiuto di partecipare ai corsi obbligatori di sicurezza o di formazione abilitante alla mansione.

Inoltre, la recidiva è stata ridefinita: il periodo di riferimento passa da 24 a 18 mesi per richiami scritti o verbali e a 22 mesi per le altre infrazioni.

Gestione dei danni nel nuovo articolo 32

Le norme del CCNL Trasporti, Logistica e Spedizioni vengono ora chiarite e applicate a tutto il personale, sia viaggiante che non. Le imprese di trasporto non potranno addebitare ai lavoratori aumenti delle polizze RCA o delle franchigie dovute a sinistri. Se presente una polizza Kasko o RC terzi, il lavoratore sarà tenuto a coprire solo il valore della franchigia.

Nel caso di danni derivanti da incuria aziendale debitamente segnalata, il costo non potrà essere addebitato al dipendente. L’importo massimo di addebito è così regolato:

Per danni fino a 1.000 euro, il dipendente sarà responsabile dell’intero importo;

Per danni superiori, potrà essere addebitato il 75% fino a un massimo di 5.000 euro, 15.000 euro per i mezzi sopra i 35 quintali.

Solo per i lavoratori con mezzi inferiori a 35 quintali, esclusi i casi di dolo o colpa grave, il primo danno annuale non sarà addebitato, mentre il secondo potrà esserlo fino al 65%. Il regime premiale decade per chi provoca 3 o più danni in un anno.

Prima di procedere all’addebito, l’impresa di trasporti dovrà documentare il costo della riparazione e potrà trattenere l’importo in rate mensili non superiori a 1/5 della retribuzione base lorda mensile.